Legato Testamentario: Significato e Definizione, che Cos’è?

Quando si parla di eredità e di successione l’accento cade prevalentemente sul testatore (colui che redige il testamento), sui rispettivi eredi e sul patrimonio da suddividere. Tuttavia, c’è un’ulteriore figura che gioca un ruolo essenziale, quella del legato testamentario.

Nella guida di oggi vedremo nel dettaglio tutto ciò che interessa il legatario (colui a cui vengono donati i beni), come funziona,  quando dovresti prendere in considerazione l’idea e quali sono le differenze che intercorrono con gli eredi.

In ogni caso, quello che vedremo qui si esprime, per forza di cose, a livello concettuale. Ecco perché, quando ci si ritrova a scrivere il proprio testamento, è bene essere sicuri di fare le cose in modo corretto e trasparente.

Pertanto, onde evitare di mettere gli eredi ed i legatari in condizioni di litigio, è molto meglio prendere in considerazione l’idea di farsi aiutare da esperti del settore.

Questi sono temi molto delicati che meritano tutta l’attenzione e la cura possibile. Solo così si potrà avere la garanzia che le proprie volontà possano essere applicate e che i famigliari non si trovino in situazioni scomode.

Legato testamentario e legatario

Come prima cosa, va sottolineato che la figura del legatario esiste solo in funzione di un testamento. Attraverso questo documento, infatti, il testatore ha la possibilità di decidere a chi devolvere il proprio patrimonio ed i propri beni, sempre rispettando le relative quote di legittima degli eredi legittimari.

Difatti, fare testamento non significa disporre interamente del proprio patrimonio, ma solo di una determinata porzione, che prende il nome di quota disponibile. Tuttavia, oltre agli eredi, nel testamento possono figurare anche i legatari, ovvero coloro che beneficiano di diritti specifici.

Il vantaggio del legatario, a differenza dell’erede, è che non eredita anche i debiti della persona deceduta. Pertanto, si parla sempre di rapporti attivi. Al legatario, quindi, possono essere assegnati solo diritti particolari, poiché quelli universali spettano agli eredi.

In ogni caso, è bene non fare confusione. Il legato testamentario è l’atto giuridico, mentre il legatario è colui che beneficia delle volontà espresse all’interno del testamento.

Cos’è il legato testamentario e come funziona?

Iniziamo subito con il dire che il legato testamentario è una disposizione tramite la quale il testatore determina uno o più beneficiari (i legatari) a cui saranno attribuiti beni o diritti a carico dell’eredità. Come dicevamo, però, questi diritti possono essere di due tipi, ed interessano figure diverse:

  • A titolo universale: eredità;
  • A titolo particolare: legato testamentario.

Difatti, l’articolo 588 del codice civile evidenzia che:

Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale [637 c.c.] e attribuiscono la qualità di erede [625 c.c.], se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore [674 c.c.]. Le altre disposizioni sono a titolo particolare [631 c.c.] e attribuiscono la qualità di legatario [649 c.c.].

Per capire nel concreto ciò di cui stiamo parlando, facciamo un esempio:

All’interno del suo testamento, Mario attribuisce il mobilio della sua casa al mare a Francesca. Quest’ultima, quindi, non diviene proprietaria dell’immobile, ma solo del suo arredamento. Pertanto, Francesca rientra all’interno della successione con un titolo particolare, e non universale. Ne consegue che se Mario dovesse aver lasciato pendenze sull’immobile in questione, Francesca non sarà tenuta a farvi fronte.

Chi, invece, subentra a titolo universale, nonché gli eredi, dovrà farsi carico dei debiti contratti da Mario.

Tuttavia, è bene sottolineare che, in alcuni casi, il legatario può essere gravato da un onere.

Nel caso qui sopra, quindi, nel suo testamento, Mario avrebbe potuto scrivere “Lascio i mobili della casa al mare a Francesca, a patto che saldi la cifra di 3.000€ a Luigi“.

Tuttavia, l’onere a cui il legatario dovrà fare fronte può al massimo essere equivalente al valore dei beni ricevuti, e mai superiore. In ogni caso, se Francesca dovesse effettuare delle spese per il trasporto dei mobili, queste saranno interamente a carico suo.

Eredità e legato testamentario: le differenze

Fino ad ora abbiamo potuto comprendere come tra la figura degli eredi e dei legatari esistano delle differenze sostanziali. I primi godono di titoli universali, mentre i secondi particolari; i primi rispondono ai debiti del defunto, mentre i secondi no.

Tuttavia, ci sono altre due differenze importanti di cui parlare. Il titolo degli eredi è definitivo, mentre, al contrario, per il legato testamentario può essere previsto un termine di scadenza.

Riprendendo l’esempio qui sopra, è possibile che Francesca abbia la facoltà di disporre dei beni ricevuti per 10 anni, dopo i quali, questi rientreranno a fare parte del patrimonio ereditario.

La seconda importante differenza riguarda il fatto che, per poter diventare erede, il chiamato deve accettare. Il legatario, invece, non deve accettare il legato per divenire tale. Difatti, riprendendo quanto espresso dall’articolo 649 del codice civile, il legato si acquista senza accettazione:

Il legato si acquista [17, 483 c.c.] senza bisogno di accettazione [459, 2648 c.c.], salva la facoltà di rinunziare [519, 650 c.c.].​ Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata [654] o altro diritto appartenente al testatore [651 c.c.], la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore [2648 c.c.].
Il legatario però deve domandare all’onerato il possesso [1140 c.c.] della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore [499 c. 3, 622, 672 c.c.]

In ogni caso, è bene sottolineare che il legatario può comunque rinunciare a quanto disposto nel testamento.

Legato testamentario: Prelegato e sublegato

Come detto all’inizio, il testatore deve tenere in considerazione le quote di legittima che spettano agli eredi legittimari, previa nullità dell’atto. Questo, quindi, come vedremo meglio più avanti, significa che le disposizioni del testatore non possono gravare sulla quota legittima, come specificato nell’articolo 549 del codice civile:

Il testatore non può imporre pesi [551, 647 c.c.] o condizioni [633, 634 c.c.] sulla quota spettante ai legittimari, salva l’applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro [713 ss. c.c.].

In ogni caso, è bene ricordare che, in base al soggetto indicato nel testamento, la disposizione ha delle denominazioni differenti. Il testatore, ad esempio, può scegliere di far gravare la disposizione a carico di uno o più eredi.

Per esempio, nel suo atto, il testatore potrà così disporre: “Lego la somma di 10.000€ a carico del mio erede Mario e a favore di Luca“. In questo caso, quindi, Mario è colui che sarà tenuto a soddisfare il legatario Luca. Qui, dunque, la disposizione è a carico dell’eredità.

Quando invece parliamo di sublegato, intentiamo una disposizione a carico di un legatario, e non di un erede.

Sempre facendo un esempio, il testatore potrà così disporre le sue volontà: “Lego a favore di Mario la somma di 10.000€, e a suo carico e a vantaggio di Luca la somma di 2.000€“. In questo caso, quindi, Mario dovrà provvedere a consegnare i 2.000€ a Luca.

Da ultimo, abbiamo il prelegato, una disposizione a carico dell’intera eredità e a vantaggio di uno dei coeredi. Pertanto, l’erede diventa anche legatario. Tuttavia, in questo caso è bene sottolineare che il valore del bene attribuito al prelegatario deve essere ridotto prima di effettuare la divisione ereditaria.

Supponendo quindi, che il patrimonio ereditario abbia un valore pari a 10.000€ e che ci siano due eredi, di cui al primo sia stato legato un importo di 2.000€, la divisione ereditaria verrà effettuata sui restanti 8.000€.

Legato testamentario e lesione della legittima

Come spiegato sin dall’inizio, il testatore non può disporre interamente del suo patrimonio, poiché deve rispettare le quote di legittima degli eredi legittimari. Questi ultimi è bene ricordare che sono il coniuge, i figli e solo in assenza di figli gli ascendenti.

Tuttavia, è possibile che, attraverso il legato, vi sia una lesione della legittima. Questa situazione si verifica nel momento in cui il testatore lasci un legato ad un erede legittimario che vada a ledere la sua quota spettante di diritto.

In questo caso, dunque, l’erede a cui sia stato lasciato un legato, potrà decidere se accettare o rifiutare, percependo così la quota legittima che gli spetta per legge. Nel caso di rifiuto, dunque, l’erede leso dovrà impugnare il legato testamentario e richiedere l’azione di riduzione.

Legato testamentario: conclusioni

Come abbiamo potuto vedere, le sfaccettature, i concetti e le norme legati al legato testamentario e alla figura del legatario sono molteplici.

Pertanto, le probabilità di commettere qualche errore, soprattutto relativo alla quota di legittima, non sono poi così ridotte.

Scrivere il proprio testamento non è una cosa che deve essere presa sottogamba, sia per l’avverarsi delle proprie volontà, sia per evitare possibili liti ed incomprensione tra i chiamati all’eredità.

Ecco perché il nostro consiglio rimane sempre quello di farsi aiutare per la stesura di questo atto così importante e, allo stesso tempo, anche delicato.

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Consulente Finanziario Indipendente e Co-Fondatrice di Affari Miei
Si è avvicinata al mondo della finanza per passione co-fondando Affari Miei nel 2014. Oltre all'abilitazione per l'esercizio della professione ha approfondito i suoi studi seguendo seminari e master formativi in Wealth Management e Protezione Patrimoniale. Nel 2023 ha pubblicato il libro "Investimenti Sicuri - Come Proteggere il Tuo Patrimonio e Vivere di Rendita" scritto a quattro mani con Davide Marciano.
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