Testamento Olografo: Cos’è e Come Redigerlo

Il testamento olografo, disciplinato dall’articolo 602 del codice civile, è quel tipo di testamento che deve essere interamente redatto a mano dal testatore. Questo possiamo dire sia il requisito principale, ma come vedremo meglio tra poco, ci sono altrettante formalità che, se non vengono rispettate, determinano l’impugnabilità del testamento, portandolo a perdere di valore.

Pertanto, per poter redigere un testamento olografo valido, è importante conoscere tutti i dettagli. Tuttavia, questo documento porta con sé anche numerosi vantaggi, primo fra tutti la possibilità di scriverlo senza l’intervento del notaio.

In sostanza, dunque, il testamento olografo non comporta alcun costo al testatore.

Cos’è il testamento olografo?

Il testamento olografo, come dice la parola stessa (“holos” tutto e “grafè” scrittura), è un testo interamente scritto a mano. Introdotto in Italia nel 1860, presenta come principale fonte giudiziaria l’articolo 602 del codice civile. Quest’ultimo decreta tre punti principali per sostenere la validità del documento: l’autografia, la data e la sottoscrizione.

Di conseguenza, affinché il testamento possa risultare valido, è necessario che questi tre requisiti vengano rispettati. L’autografia riguarda la stesura a mano della totalità del documento da parte del testatore, senza l’ausilio di macchinari o terzi.

Difatti, è sufficiente una singola parte non autografa del testamento affinché questo possa risultare nullo. Per quanto riguarda il secondo punto, come di facile intuizione, il testamento dovrà essere datato con l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno.

La datazione è fondamentale nel caso in cui si presentino ulteriori elaborati, per riuscire a decretare quale è stato redatto per ultimo. Infine, il testamento deve essere sottoscritto. La legge dispone che è possibile firmare anche con un proprio pseudonimo ma, per non incorrere in possibili problematiche, è consigliabile sottoscrivere con nome e cognome.

Inoltre, qualora il testamento dovesse presentare più pagine, è raccomandabile che ognuna di esse sia sottoscritta. Nel caso in cui anche solo uno di questi criteri non venisse rispettato, il documento verrebbe ritenuto non valido.

Dal momento che il testamento produrrà i suoi effetti solo dopo la morte del testatore, questo rigore formale è stato decretato proprio con il fine di proteggere il testatore e le sue reali volontà.


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FAC simile di testamento olografo

Per farti un’idea più concreta di quello di cui stiamo parlando, qui sotto ti ho riportato un esempio di testo olografo corretto:

Testamento olografo falso: è reato?

Come prima cosa bisogna considerare i due casi principali attraverso i quali è possibile rendere falso un testamento olografo. Nel primo caso è presente un testamento olografo “reale” e ne viene redatto uno ulteriore falso con data successiva e che presenta delle disposizioni differenti rispetto al primo.

Infatti, qualora siano presenti due testamenti, vengono sempre seguite le volontà di quelle con data ultima. Nel secondo caso, invece, il defunto non ha lasciato alcun testamento e ne viene creato uno falso.

La legge, in caso di falso, equipara il testamento olografo ad un testamento pubblico e, di conseguenza, sancisce le medesime penalità. In caso di testamento non veritiero si commette reato di falso ma non quello di truffa.

Come impugnare un testamento olografo falso?

Il testamento olografo può essere impugnato da chiunque ne abbia interesse (eredi, legatari e terze parti escluse). L’atto di impugnazione consiste nel promuovere un giudizio di fronte ad un tribunale citando tutti gli eredi e i legatari, e può avvenire per diversi motivi:

  • Vizi formali (testamento non scritto dal testatore o depositato senza i due testimoni);
  • Vizi sostanziali (in riferimento al contenuto del testamento che, per esempio, non può avere come beneficiari né il notaio, né i due testimoni);
  • Vizi di volontà (quando il testamento è frutto di errore, dolo o violenza);
  • Vizi di difetto della capacità (minorenni, incapaci ecc.).

Quando si verifica anche solo uno di questi vizi, le parti interessate hanno il diritto di impugnare il testamento olografo per chiederne la nullità o l’annullabilità.

Nel caso del vizio formale, però, è bene sottolineare che la legge sancisce che colui che presenta un testamento olografo non deve dimostrarne la sua veridicità, bensì colui che ne afferma la falsità deve apportare delle prove per contestarne la provenienza.

Per impugnare un testamento olografo falso, quindi, bisogna dimostrare che la scrittura non è quella del soggetto defunto. Per poter dare questa dimostrazione, dunque, verrà comparata la scrittura del testamento con altri documenti che presentano la grafia del defunto.


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Querela di falso per testamento olografo

Riprendendo quindi il concetto che chiunque falsifichi un testamento è perseguibile per reato, sappiamo come conseguenza che tutti coloro che si accorgono dell’esistenza di un testamento falso possono sporgere querela ai Carabinieri o alla Polizia.

La procedura della denuncia prevede l’identificazione del documento per il quale si presume la falsità e la successiva dichiarazione. In un primo momento, infatti, è sconsigliabile fare il nome del sospettato poiché, nel caso in cui si venisse a dimostrare il contrario, si rischierebbe di di incorrere nel reato di calunnia.

Per poter sporgere querela non è necessario farsi assistere da un avvocato, anche se, trattandosi di un processo complesso che richiede molteplici verifiche ed indagini, sarebbe comunque preferibile farsi supportare.

L’avvocato presenterà, infatti, un apposito atto di querela dando così il via ad un procedimento penale. Qualora dovesse essere confermato il reato di falso, la pena in caso di accertamento può arrivare a due anni.

Disconoscimento testamento olografo

Nel tema di falsità del testamento la sentenza 12307/2015 da parte delle Sezioni Unite assume un ruolo cruciale. Questa, infatti, spiega in modo chiaro le modalità attraverso le quali è possibile contestare la falsità di un testamento olografo.

Stando al primo orientamento richiamato dalla Corte, i diretti interessati del testamento possono far valere la falsità del documento attraverso il disconoscimento dell’atto stesso. In questo caso, quindi, colui che presenta l’atto impugnato dovrà proporre una istanza di verificazione all’autorità giudiziaria.

Questo passo, dal momento che prevede un esborso economico, permetterà di evidenziare la trasparenza e la genuinità del beneficiario del testamento impugnato. In sostanza, quindi, colui che agisce in buona fede, ha la possibilità di dimostrarlo attraverso l’istanza di verificazione.

Come rendere valido il testamento olografo: Stesura, conservazione e pubblicazione

Come abbiamo detto sin dall’inizio, affinché il testamento olografo possa essere ritenuto valido deve possedere tre requisiti: l’autografia, la data e la sottoscrizione. Nel momento in cui si dovesse dimostrare che anche solo uno di questi non fosse stato rispettato, il testamento sarebbe considerato non valido.

Allo stesso tempo, però, è bene sottolineare che il documento può essere redatto senza l’ausilio o la presenza di un notaio, di persone qualificate o di testimoni. L’importante è che vengano rispettati i requisiti, ma per il resto, questo testamento può essere scritto in casa propria senza incorrere nel rischio che possa risultare non valido.

Allo stesso modo, anche la conservazione del testamento olografo non impatta sulla sua validità. Il documento, infatti, può essere consegnato agli eredi, al notaio o essere tenuto in casa propria. In tutti e tre i casi il testamento mantiene la propria validità. L’esecuzione del testamento può avere avvio tuttavia solo dopo la sua pubblicazione che, invece, deve avvenire obbligatoriamente in presenza di un notaio e di due testimoni.


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Chi deve tenere il testamento olografo?

Una volta che il testamento è stato redatto bisogna decidere dove tenerlo. Le opzioni disponibili sono tre:

  1. Depositarlo presso un notaio;
  2. Consegnarlo a tutti i beneficiari;
  3. Conservare il testamento da sé.

Nel primo caso parliamo di testamento segreto. Il testatore, infatti, dovrà recarsi dal notaio insieme a due testimoni e consegnare il suo testamento in una busta sigillata. Il notaio, dunque, scriverà un atto di ricevimento che dovrà essere datato e sottoscritto insieme ai testimoni e al testatore.

Nel caso in cui quest’ultimo desiderasse ritirare il suo documento, il notaio non dovrà fare altro che scrivere un verbale di restituzione. In caso contrario, e all’avvenuta morte del testatore, il notaio leggerà il testamento e procederà a contattare tutti gli eredi e legatari.

Ad ogni modo, questa prima opzione è anche quella che richiede anche un esborso in quanto bisogna sostenere le spese notarili. Le altre due soluzioni, invece, sono esenti da costi. Nel caso si desiderasse far conservare il testamento olografo ai beneficiari, questi ultimi dovranno riceverne uno originale, non una copia.

Pertanto, il testatore dovrà consegnare un testamento ad ogni persona menzionata all’interno del suo testo. Infine, il testatore ha anche la possibilità di scegliere di conservare il testamento in un luogo che reputa sicuro. In questo caso, però, è opportuno che qualcuno ne sia a conoscenza, così da poter intervenire per la pubblicazione del testamento olografo qualora il testatore venisse a mancare.

Si può pubblicare senza notaio?

Come anticipato, uno dei vantaggi del testamento olografo è proprio quello di non necessitare della presenza di un notaio o di testimoni per la sua redazione.

Tuttavia, la presenza del notaio è necessaria per la pubblicazione del testamento. Allo stesso tempo, per poter procedere con la pubblicazione, è altresì necessario presentare i seguenti documenti:

  • Documento di identità e codice fiscale di colui che richiede la pubblicazione;
  • Fotocopia dei documenti del testatore;
  • Estratto dell’atto di morte;
  • Il testamento.

Non è sufficiente presentare solo il certificato di morte del testatore. Una volta che il notaio sarà entrato in possesso del testamento dovrà redigere il verbale di pubblicazione di testamento olografo, documento all’interno del quale viene trascritto il contenuto del testamento. Con la pubblicazione del testamento, quest’ultimo viene reso noto a tutti gli interessati ed, inoltre, agli eredi e legatari.


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Quanto costa pubblicare un testamento olografo? Chi lo deve fare?

Come prima cosa è bene chiarire che cosa si intende con il termine “pubblicazione”, ovvero un atto pubblico che finirà nel repertorio del notaio e che rimarrà depositato presso il suo studio fino al pensionamento o alla cessazione dell’attività.

La pubblicazione del testamento viene annotata nel “Registro generale dei testamenti“, e affinché possa risultare valido, deve essere necessariamente pubblicato da un notaio. Per procedere con la pubblicazione del testamento, il possessore di questo deve presentarsi dal notaio con il documento ed il certificato di morte del testatore.

A questo punto, il notaio provvede a redigere il verbale di pubblicazione obbligatoriamente in presenza di due testimoni. A tale verbale  viene allegato l’originale del testamento, che deve essere sottoscritto da chi lo ha presentato, dai testimoni e dal notaio stesso.

Per quanto riguarda il costo della pubblicazione sono tre gli aspetti da tenere in considerazione:

  • L’imposta di registro per la registrazione del verbale di pubblicazione (circa 200 euro);
  • L’imposta di bollo (circa 45 euro);
  • I costi che concernono il notaio (prezzo variabile dai 700 ai 1.500 euro circa).

Solamente dopo la pubblicazione il testamento può avere esecuzione.

Mancata pubblicazione del testamento olografo: come comportarsi?

Stando a quanto abbiamo visto sino ad ora, la pubblicazione del testamento olografo è un passaggio che abbiamo “dato per scontato”: chi è in possesso del documento si presenta dal notaio per l’atto della pubblicazione.

Tuttavia, ci sono dei casi in cui gli eredi decidano di non voler procedere con la pubblicazione del testamento, per i principali quattro motivi:

  • Motivi economici (costi di pubblicazione del notaio);
  • Gli eredi sono già a conoscenza del contenuto del testamento;
  • Il testamento ricalca le disposizioni di legge;
  • Gli eredi si accordano diversamente per la distribuzione dei beni del testatore.

Per quanto queste motivazioni possano risultare valide, l’omissione della pubblicazione non è comunque accettata. Difatti, l’art. 620 del codice civile sancisce che chiunque si trovi in possesso di un testamento olografo ha l’obbligo di presentarlo ad un notaio per la pubblicazione.

Inoltre, la dichiarazione deve avvenire non appena si sia venuti a conoscenza della morte del testatore. Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un possessore che desiste nel presentarsi ad un notaio per la pubblicazione del testamento, si potrà presentare un ricorso al tribunale in cui si è aperta la successione.

Il giudice, in questo caso, fisserà un termine massimo entro il quale il possessore dovrà presentarsi al legale. La pubblicazione del testamento, infatti, è essenziale affinché il beneficiario possa pretenderne l’esecuzione, e pertanto, la presentazione al notaio per la pubblicazione costituisce un tassello imprescindibile nell’atto della successione.

Testamento olografo: Quota di legittima, quota disponibile ed eredi

In tema di eredità e di successione testamentaria è opportuno essere a conoscenza del concetto di quota di legittima e quota disponibile. Nel primo caso parliamo di quella parte di eredità che spetta ai legittimari (coniuge, figli o, in assenza di figli, a genitori e nonni) anche contro il volere del testatore.

Pertanto, anche se il testamento olografo dovesse contenere disposizioni diverse, questa quota verrebbe comunque spartita tra i famigliari stretti. Dall’altra parte abbiamo la quota disponibile, che rappresenta la parte di eredità sulla quale può intervenire il testatore con le sue volontà.

A questo punto, quindi, diventa importante capire questi concetti in termini numerici. Facendo l’esempio in cui il testatore lasci il coniuge, a quest’ultimo spetterà, per legge, il 50% del patrimonio. Pertanto, la quota disponibile è rappresentata dal restante 50%.

Nel caso in cui invece il testatore lasciasse il coniuge e un figlio, ad entrambi spetterà 1/3 dell’eredità. Dunque, la quota disponibile è anch’essa pari ad 1/3. Chiaramente, questi sono solo due esempi. Il concetto è che le due quote vengono calcolate in base alla situazione del nucleo famigliare.

Per chiudere il cerchio delle informazioni relative all’asse ereditario è opportuno introdurre anche il concetto di erede universale. Quest’ultimo, in buona sostanza, è colui che può ereditare l’intera quota disponibile del patrimonio su richiesta del testatore all’interno del testamento olografo. Come detto poco fa, infatti, per quanto il testatore possa dare diverse disposizioni, la quota di legittima deve comunque essere rispettata.


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Testamento olografo trovato dopo successione: Cosa fare?

Dopo aver chiarito che cos’è la quota di legittima e disponibile, e come funziona la ripartizione dell’eredità, è importante capire come comportarsi nel caso in cui il testamento olografo fosse trovato dopo l’avvenuta divisione dei beni tra gli eredi.

Difatti, è probabile che alcuni vorrebbero lasciare le cose così come stanno, mentre altri vorrebbero seguire le volontà del defunto. Cosa fare, quindi, in questo delicato caso? La risposta arriva direttamente da una sentenza della Corte che afferma come la successione testamentaria prevalga sempre sulla disciplina legale.

Pertanto, nel momento in cui venga scoperto un testamento olografo trovato dopo la successione, si potrà effettuare la richiesta di annullamento degli accordi di divisione tra gli eredi effettuati prima del ritrovamento del testamento. L’eredità del defunto, quindi, verrà spartita in base alle sue volontà.

Conclusioni

I concetti, le nozioni e le sentenze che abbiamo visto in relazione al testamento olografo sono molteplici. Ecco quindi un breve riassunto sotto forma di elenco puntato che ti aiuterà a tenere a mente i 10 punti più essenziali:

  1. Il testamento olografo deve essere interamente scritto a mano dal testatore;
  2. I tre requisiti formali imprescindibili sono l’autografia, la data e la sottoscrizione;
  3. Il testamento può essere depositato dal notaio, consegnato ai singoli beneficiari o conservato presso la propria dimora;
  4. Falsificare un testamento olografo è reato;
  5. A fronte di un testamento olografo falso si può procedere per querela o per disconoscimento;
  6. Il testamento può essere redatto senza un notaio o testimoni;
  7. Il notaio è imprescindibile per la fase di pubblicazione, senza la quale il testamento non ha efficacia;
  8. Il possessore del testamento olografo è obbligato a recarsi presso uno studio notarile per la pubblicazione del documento;
  9. Il testamento olografo deve comunque tenere conto della quota di legittima che, anche a fronte di diverse disposizioni, verrà comunque rispettata per gli eredi legittimari;
  10. Il testamento olografo trovato dopo la successione rimette in gioco tutte le carte poiché prevale sulla disciplina legale.

Spero che questo contenuto ti sia stato utile e di rivederti qui sul blog.

A presto!


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Consulente Finanziario Indipendente e Co-Fondatrice di Affari Miei
Si è avvicinata al mondo della finanza per passione co-fondando Affari Miei nel 2014. Oltre all'abilitazione per l'esercizio della professione ha approfondito i suoi studi seguendo seminari e master formativi in Wealth Management e Protezione Patrimoniale. Nel 2023 ha pubblicato il libro "Investimenti Sicuri - Come Proteggere il Tuo Patrimonio e Vivere di Rendita" scritto a quattro mani con Davide Marciano.
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