Usufrutto Vitalizio: Cos’è e Come Funziona

Che cos’è l’usufrutto vitalizio? Come si applica in caso di successione e cessione di un bene immobile? Cosa significa “nuda proprietà“?

Le domande e gli interrogativi legati al passaggio di proprietà quando il bene è vincolato al godimento da parte di un soggetto terzo sono davvero tante: in questo articolo voglio aiutarti a comprendere tutto quello che c’è da sapere su questo argomento così delicato e sconosciuto ai più.

Iniziamo, dunque, con la definizione di “usufrutto generale vitalizio”.

Usufrutto vitalizio: significato

L’usufrutto è un diritto reale, e in particolare un diritto reale limitato, che convive assieme ad un distinto diritto di proprietà su un bene determinato.

Per “usufrutto” in particolare la legge intende il diritto di godere di un bene rispettandone la destinazione economica.

Il codice civile, all’articolo 981, cita: “L’usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica. Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo”.

Non c’è quindi una vera e propria definizione di usufrutto, piuttosto la relazione dei diritti dell’usufruttuario.

L’usufrutto vitalizio è dunque un istituto di legge che consente di godere della proprietà altrui o, in altre parole, il diritto di utilizzare un bene determinato come se fosse proprio, fino alla fine naturale della vita.

In sostanza l’usufruttuario può godere del bene, e trarne ogni tipo di utilità, secondo la lettera della legge.

Può utilizzare la cosa, sia che si tratti di una casa (per esempio, sfruttandone il canone di locazione) sia che si tratti di un altro bene (per esempio un campo del quale egli coltiva e utilizza o vende i frutti).

Per questo si dice che l’usufruttuario gode dei frutti civili e/o naturali del bene.

Su quali beni è attuabile questo diritto reale?

L’usufrutto può essere costituito su beni mobili, su beni immobili, su beni immateriali (un esempio per tutti il diritto d’autore) e su universalità di beni (un gregge, per esempio).

L’usufrutto sui beni mobili è consentito sia che si tratti di beni deteriorabili, come delle automobili (e in questo caso l’usufruttuario sarà tenuto a restituirle nelle stesse condizioni nelle quali si trovavano al principio) sia che si tratti di beni consumabili (come denaro, grano ecc.).

In quest’ultimo caso, l’usufruttuario acquista la proprietà dei beni e alla fine dell’usufrutto ne dovrà riconsegnare il valore (se è stata effettuata una stima dei beni) ovvero beni della stessa quantità/qualità.

Importante concetto da conoscere nell’usufrutto è la destinazione economica, che il titolare del diritto deve rispettare.

Con ciò si intende che l’usufruttuario deve mantenere e curare il bene, ma non solo: egli non può mutare la natura del bene. Per esempio se riceve in usufrutto un campo, non potrà edificarvi una casa, se riceve in usufrutto un immobile ad uso abitativo, non può trasformarlo in un magazzino e via dicendo.

Questo è uno dei maggiori limiti ai quali si trova sottoposta la libertà del soggetto che abbia ricevuto un bene in usufrutto.

Usufrutto casa e nuda proprietà

Il proprietario dell’abitazione o del bene che viene concesso in usufrutto naturalmente continua ad essere titolare della cosiddetta nuda proprietà.

Ciò implica che la proprietà dell’immobile resta in mano del proprietario, mentre il possesso viene trasferito all’usufruttuario.

Come si traduce questo? Ciò significa che il proprietario continua a disporre dell’immobile, con la conseguenza che può decidere di venderlo, tuttavia anche la vendita non porta all’estinzione del diritto di usufrutto.

Colui che acquista l’immobile, quindi, acquista in realtà la nuda proprietà sino al termine dell’usufrutto.


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Usufrutto vitalizio e successione

L’usufrutto può nascere da diverse fonti. Vediamole tutte.

Innanzitutto, l’usufrutto può costituirsi per legge. Per esempio, l’usufrutto legale sui beni dei figli da parte dei genitori (purché utilizzati per il mantenimento della famiglia).

L’usufrutto per usucapione, in questo caso si tratta di un acquisto a titolo originario oppure l’usufrutto per volontà dell’uomo.

L’usufrutto per volontà umana è sicuramente quello più frequente, che si ha qualora un soggetto trasferisca l’usufrutto del bene tramite contratto o tramite testamento. L’usufrutto vitalizio può quindi costituirsi anche per successione.

Come abbiamo visto, il trasferimento dell’usufrutto ad un soggetto lascia in capo al proprietario del bene la mera “nuda proprietà”.

Anche laddove costituito per testamento, l’usufrutto vitalizio ha necessariamente durata temporanea: non può quindi superare la durata della vita dell’usufruttuario altrimenti sostanzialmente il proprietario perderebbe ogni diritto in assoluto di trarre utilità dal bene.

Il de cuius potrà quindi aver fissato nel testamento un termine per l’usufrutto, se non l’ha fatto, e parliamo allora di usufrutto vitalizio, al termine della vita dell’usufruttuario tale diritto reale si estingue necessariamente.

Per successione, l’usufrutto può anche essere costituito a favore di più soggetti, cosa che spesso viene specificata nel testamento stesso.

Laddove con la morte di colui che abbia costituito testamento venga a crearsi un diritto di usufrutto in capo ad un soggetto, si deve sapere che il diritto di usufrutto è soggetto a tassazione indiretta.

I diritti dell’usufruttuario e quelli del proprietario

Prendiamo ora in considerazione quelli che sono i diritti che la legge riconosce da un lato all’usufruttuario, dall’altro invece a colui che ha la nuda proprietà del bene, andando così ad approfondire quanto accennato nei paragrafi precedenti.

L’usufruttuario, ai sensi del Codice Civile, ha diritto di possedere la cosa (il possesso è differente dalla detenzione).

Grazie all’usufrutto il soggetto potrà utilizzare il bene nonché i frutti che esso produce, come già detto, siano essi naturali oppure civili.

Nel caso specifico dei frutti naturali, laddove l’usufrutto termini mentre vi è ancora la produzione del bene (per esempio frutti degli alberi), proprietario ed usufruttuario divideranno in proporzione del loro diritto tali frutti.

E’ importante sapere che, avendo disponibilità del bene, l’usufruttuario può dare in locazione il bene immobile e percepire il canone.

Qui è necessaria una precisazione: il legislatore ha voluto infatti porre una tutela per il proprietario dell’immobile, perché eventuali contratti di locazione non proseguissero ad oltranza una volta cessato l’usufrutto.

In ragione di ciò, laddove il contratto di locazione fatto dall’usufruttuario sia stato fatto per atto pubblico o scrittura privata con data certa (autenticata), il contratto stesso non potrà durare più di cinque anni dalla cessazione dell’usufrutto.

Invece, laddove non vi sia alcun contratto a certificare la data, il contratto non durerà oltre un anno dalla cessazione dell’usufrutto.

Importante è anche sapere che l’usufruttuario può cedere il suo diritto per mezzo di contratto, ma comunque all’estinguersi dell’usufrutto, ogni diritto verrà meno.

Attenzione: non è possibile però cedere l’usufrutto dei genitori o quando l’ipotesi sia stata espressamente esclusa nel contratto.

In ogni caso per la cessione l’usufruttuario deve comunicare la propria volontà al proprietario, in caso contrario laddove vi siano danneggiamenti del bene sia cedente che cessionario sono responsabili di fronte a colui che ha la nuda proprietà.

Il proprietario, che ha la nuda proprietà del bene, ha innanzitutto la facoltà di disporre del bene. Egli non può godere dei frutti del bene ma può ben decidere di venderlo, di ipotecarlo, purché compatibilmente con l’esistenza dell’usufrutto (per esempio non può dare in locazione un bene sottoposto ad usufrutto).

Egli ha anche diritto al tesoro che venga ritrovato nel fondo di sua proprietà. Infine, una volta terminato il diritto di usufrutto, ovvero alla morte del soggetto in caso di usufrutto vitalizio, egli ha anche diritto alla restituzione del bene.

Si tratta di un tema davvero complesso ed articolato: se vuoi approfondirlo ti consiglio di leggere  l’articolo sull’usufrutto e sulla nuda proprietà.

Buona lettura!


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Imprenditore e Investitore - Co-fondatore di Affari Miei
Ha fondato Affari Miei nel 2014. Dopo la laurea in Giurisprudenza, ha approfondito la sua storica passione per l'economia e la finanza conseguendo un Master Executive in Consulenza Finanziaria Indipendente. É autore dei libri "Vivere di Rendita - Raggiungi l'Obiettivo con il Metodo RGGI" (2019) e "Investimenti Sicuri - Come Proteggere il Tuo Patrimonio e Vivere di Rendita" (2023).
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